Il calcolo sbagliato non inficia l’intero accertamento

Pubblicato il 22 luglio 2010 La Corte di cassazione, con sentenza n. 17072 del 21 luglio 2010, nell’accogliere il ricorso del Fisco ha chiarito che “il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti”.

Dunque, l'errore matematico del Fisco non vale le nullità dell'accertamento. Non ricadendo il processo tributario tra quelli di impugnazione-annullamento, ma tra quelli di impugnazione-merito non può approdare alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma deve fornire una nuova valutazione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento del Fisco. Il giudice deve constatare se correggendo l’errore permangono i presupposti per il tipo di accertamento posto in essere e, in ogni caso, se residua una pretesa fiscale.

Il caso riguardava un accertamento che conteneva un errore di calcolo della pretesa, più precisamente l'ufficio indicava un maggior ricavo che non considerava i beni strumentali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy