Il cedente verifica i dati comunicati dal cessionario per la fattura

Pubblicato il 19 marzo 2012 Ben due sentenze sono state emesse dalla Cassazione sul tema della responsabilità della correttezza dell’aliquota applicata in fattura. Con esse si stabilisce che l’unico responsabile è il cedente/prestatore che emette la fattura, anche qualora i dati riferiti dal cessionario/committente non siano corretti.

Con la sentenza 3291 del 2 marzo 2012, il committente commissionava ad una società del settore edile la costruzione di una serie di edifici residenziali che aveva dichiarato, con apposita liberatoria, essere immobili non di lusso. L’appaltatore aveva fatturato applicando l’aliquota Iva agevolata del 4%, senza operare alcuna verifica cui, invece, era obbligato. Ma la Gdf aveva appurato che gli edifici avevano una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (nello specifico, si trattava di immobili di 600 mq, con 327 mq coperti e 5.000 mq di suolo), ricadendo tra gli edifici di lusso.

Nella sentenza si spiega, inoltre, che se la maggiore imposta è evidenziata successivamente al compimento dell’operazione imponibile a seguito di accertamento dell’evasione del tributo, è escluso il diritto alla rivalsa, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, della maggiore imposta dovuta, che resterà interamente a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio. Tuttavia, l’articolo 93 del Dl liberalizzazioni ha stabilito che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, se effettua il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Dello stesso tenore l'ordinanza 3167 del 29 febbraio 2012, che afferma la responsabilità del cedente anche in materia di Iva intracomunitaria. Nello specifico, su cessioni intracomunitarie. Il cedente deve, con richiesta all'ufficio, verificare l'esattezza del numero identificativo comunicato dalla cessionaria per accedere al regime di non imponibilità. Non basta la semplice indicazione del numero nella documentazione relativa allo scambio.
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