Il cessionario d’azienda non è assoggettabile a verifiche a ritroso sine die

Pubblicato il 26 aprile 2010 La Commissione tributaria centrale pugliese, con sentenza della sezione di Lecce n. 390/03/2010, chiarisce che il cessionario d’azienda non è assoggettabile a verifiche su periodi precedenti all’acquisizione (a ritroso sine die), posto che i debiti fiscali del venditore non hanno rilevanza per il cessionario per i periodi anteriori all’operazione. A tutela del cessionario questi non è solidalmente responsabile con il cedente per tutti i debiti accumulati negli anni precedenti la cessione. La sentenza muove dal disposto dell’abrogato, ma vigente all’epoca della cessione in oggetto, articolo 66 del Dpr 602/73, che prevedeva la solidarietà tra cedente e cessionario relativamente ai debiti fiscali dell’azienda ceduta dovuti per l’anno o l’esercizio in cui è avvenuta l’operazione e per quello anteriore. È da evidenziare che la norma in vigore oggi differisce per l’ampiezza del periodo temporale di solidarietà tra cedente e cessionario, che viene estesa ai due anni precedenti oltre che all’anno dell’operazione.
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