Il Cid è sottoposto al libero apprezzamento del giudice

Pubblicato il 23 marzo 2011 Il modulo di constatazione amichevole del sinistro (Cid) nonché la ivi contenuta dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, “non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice”.

E' quanto sancito dai giudici di legittimità nel testo della sentenza n. 6526 del 22 marzo 2011, pronunciata nell'ambito di un procedimento per risarcimento danni instaurato da un automobilista che aveva riportato danni a seguito di un tamponamento.

La Corte, in particolare, ha confermato le statuizioni dei precedenti giudici di merito secondo cui, anche se l'automobilista che aveva tamponato aveva sottoscritto il modello Cid ammettendo la propria responsabilità, era condivisibile il giudizio del consulente tecnico d'ufficio il quale, in considerazione della “pochezza dei danni subiti dai due veicoli nel preteso punto d'urto”, aveva escluso che l'incidente si fosse verificato nelle modalità descritte.

Secondo i giudici di legittimità, in definitiva, “l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy