Il Cndcec si esprime sulle norme antiriciclaggio

Pubblicato il 24 dicembre 2009

In materia di Antiriciclaggio si sono espressi anche i dottori commercialisti, in data 22 dicembre. In una nota del Cndcec intitolata “Antiriciclaggio: dlgs 25 settembre 2009 n. 151 relativa alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” si rilasciano alcuni importanti chiarimenti sull’argomento. Questi i punti salienti:

- il controllo sul rispetto delle norme antiriciclaggio sui propri iscritti previsto dalla norma va riferito esclusivamente alla funzione disciplinare;

- gli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei dati e di comunicazione sulle irregolarità riscontrate su contanti e titoli al portatore riguarda anche i Sindaci-Revisori;

- nelle operazioni a durata continuata il termine di 30 giorni per registrare l’operazione decorre non dal termine ma dall’inizio della stessa;

- la verifica del titolare effettivo deve limitarsi alla identificazione dei dati dello stesso;

- si possono frazionare in più soluzioni i pagamenti in contanti pari o superiori a 12.500 euro a patto che le rate restino al di sotto di detto importo e non si tratti di un artificioso frazionamento.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto flussi migratori: conversione in legge in GU. Le novità in vigore

02/12/2025

Ex ILVA: indennizzi, fondi e CIGS

02/12/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: come chiederlo. Guida alla procedura

02/12/2025

Superbonus e crediti falsi: alle Sezioni Unite la qualificazione del reato

02/12/2025

Obbligazioni one coupon: perché il disallineamento degli interessi non è abuso del diritto?

02/12/2025

Nuove richieste di IGP per prodotti artigianali e industriali

02/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy