Il concordato preventivo trascina l’accordo fiscale

Pubblicato il 20 dicembre 2007

Il decreto del 13 dicembre 2007 della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano è il primo provvedimento che ha interpretato ampiamente il nuovo istituto della transazione fiscale introdotto dalla riforma del diritto fallimentare. Il decreto provvede all’omologazione della proposta di concordato preventivo avanzata da una Srl, sulla quale è stata innestata per i debiti tributari una proposta di transazione, sulla base dell’articolo 182 ter della nuova legge fallimentare. Alla proposta si erano però opposte l’agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione, che ritenevano inammissibile la transazione, in quanto i crediti fiscali andavano soddisfatti integralmente. Il provvedimento, invece, specifica che la transazione fiscale può essere applicata pienamente, anche quando l’Amministrazione non è d’accordo e anche per i debiti Iva. I crediti delle Entrate, anche se privilegiati, possono essere pagati solo parzialmente e la differenza retrocede al chirografo, senza diversità di trattamento rispetto alle altre posizioni.

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