Il Consiglio di stato rafforza la regola dell'Incompatibilità del ruolo di professionista col ruolo di giudice tributario

Pubblicato il 12 ottobre 2009

L’incompatibilità col ruolo del giudice tributario mette a rischio il professionista. Devono temere principalmente gli avvocati, primi sui commercialisti. Pure i notai, i ragionieri o i periti commerciali che esercitino “in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza e la rappresentanza di contribuenti nei confronti dell’amministrazione finanziaria” (dlgs n. 545/92, articolo 8, lettera i). Se hanno il doppio incarico, le porte delle aule della giustizia tributaria possono dunque chiudersi, non solo per una piccola consulenza prestata ad un contribuente direttamente dal professionista ma anche quando l’aiutino è offerto da “coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado” (sempre dlgs n. 545/92, articolo 8, lettera i) nella medesima provincia in cui si svolge il ruolo di magistrato tributario.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5842 (28 settembre 2009), rafforza la regola del ‘92, che è automatica e non ammette eccezioni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Radiotelevisioni Aeranti Corallo. Rinnovo

04/03/2026

ISAC 2026: indici di affidabilità contributiva per commercio e alberghi

04/03/2026

Cassazione: il preposto risponde dei rischi anche per altre imprese

04/03/2026

Cooperazione internazionale: obblighi contributivi per i lavoratori in aspettativa

04/03/2026

Durf: i versamenti da avvisi bonari rilevano nel calcolo del 10% dei ricavi

04/03/2026

Conto Termico 3.0 sospeso: fermo il portale dopo il boom di richieste di incentivo

04/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy