Il consolidato ha natura privatistica

Pubblicato il 09 febbraio 2009 Avendo il modello di Consolidato Fiscale Cnm 2009 recepito le novità della Finanziaria 2008 sugli interessi passivi, ora, secondo l’Autore dell’articolo, si apre lo spazio per valutarne la natura giuridica e per svilupparne le implicazioni sia sul piano legale che costituzionale. Non è chiaro, infatti, se la possibilità di abbattimento del reddito complessivo di gruppo (art. 96, comma 7, del Tuir) costituisca una facoltà pienamente disponibile. Pertanto, si deve vagliare la tesi che conferisce soggettività passiva solo alle singole consolidate, ritenendo che a queste potrebbe essere riferito, a priori, il presupposto d’imposta: con logica giuridico-pratica, come ritiene la dottrina prevalente, o con logica giuridico-teorica, come affermano le fonti ministeriali. Il centro del dibattito riguarda proprio la possibilità di sfruttare eccedenze di Rol di altre società aderenti al consolidato che – per l’Autore – si deve considerare una di quelle situazioni soggettive attive che, essendo condizionate al verificarsi di certi eventi futuri e incerti, costituiscono semplici aspettative aleatorie, legalmente indeterminate, e non dei diritti, legalmente predeterminati. Neanche per le eccedenze di Rol possono esistere corrispondenze ex lege tra il vantaggio di una parte e lo svantaggio di un'altra parte, con la conseguenza che proprio la disciplina degli interessi passivi rende ancora più evidente la natura privatistica del modello di consolidato fiscale.
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