Il contratto a termine è l’eccezione

Pubblicato il 05 gennaio 2009 La Cassazione, con sentenza n. 29470 del 2008, nell’accogliere il ricorso di una dipendente di una società finanziaria chiarisce che il tipo di attività svolto dall’impresa da solo non giustifica il ricorso al contratto a termine. Nel merito la Corte spiega che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato. Le deroghe, che sono state dettate da esigenze di flessibilità del mercato, devono essere valutate con estremo rigore. Nel caso trattato la Cassazione ha evidenziato che il contratto di tipo part-time ha natura eccezionale e non può essere utilizzato per ridurre il rischio d’impresa. Pertanto, è ritenuta illegittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro presso una società d’investimento con la motivazione della fluttuazione del mercato finanziario. Infatti, l’attività in oggetto rientra tra quelle attività che per loro natura sono legate a tali fluttuazioni e, dunque, non è riscontrabile il carattere di eccezionalità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy