Il contratto a termine è l’eccezione

Pubblicato il 05 gennaio 2009 La Cassazione, con sentenza n. 29470 del 2008, nell’accogliere il ricorso di una dipendente di una società finanziaria chiarisce che il tipo di attività svolto dall’impresa da solo non giustifica il ricorso al contratto a termine. Nel merito la Corte spiega che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato. Le deroghe, che sono state dettate da esigenze di flessibilità del mercato, devono essere valutate con estremo rigore. Nel caso trattato la Cassazione ha evidenziato che il contratto di tipo part-time ha natura eccezionale e non può essere utilizzato per ridurre il rischio d’impresa. Pertanto, è ritenuta illegittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro presso una società d’investimento con la motivazione della fluttuazione del mercato finanziario. Infatti, l’attività in oggetto rientra tra quelle attività che per loro natura sono legate a tali fluttuazioni e, dunque, non è riscontrabile il carattere di eccezionalità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy