Il contratto a termine per sostituzione può eccedere i 24 mesi?

Pubblicato il 25 ottobre 2023

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può mai essere superiore al termine massimo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche laddove lo stesso sia stato stipulato per ragioni sostitutive di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Rapporto di lavoro a termine

Al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può essere apposto un termine superiore ai 12 mesi, estendibile fino a ventiquattro mesi esclusivamente in presenza delle causali previste dal primo comma dell’articolo 19, decreto legislativo n. 81/2015, rivisitate dal decreto lavoro (decreto legge n. 48/2023).

Il contratto può avere una durata superiore (fino ad un massimo di 24 mesi) in presenza di una delle seguenti causali:

NOTA BENE: Il predetto termine può essere esteso per ulteriori dodici mesi esclusivamente in caso di proroga o rinnovo presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio c.d. deroga assistita.

Durata massima del contratto in sostituzione

Vi sono particolari ipotesi in cui il datore di lavoro possa riscontrare la necessità che il contratto a termine stipulato per specifica sostituzione di un lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, abbia una durata maggiore di ventiquattro mesi.

In particolare, una tra le fattispecie più comuni è rinvenibile nei casi in cui la lavoratrice assente abbia fruito dell’astensione anticipata prima del parto, della maternità obbligatoria e, successivamente, della maternità facoltativa. Nella sopradetta ipotesi trovano, comunque, applicazione le prescrizioni di cui all’art. 19, D. lgs. n. 81/2015, secondo cui la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato non può superare il limite massimo dei ventiquattro mesi (con causali) previsto espressamente dalla legge.

Si specifica che, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data di superamento della durata massima prevista dalla norma.

L’unica soluzione per il datore di lavoro potrebbe essere quella di avvalersi della c.d. deroga assistita presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio al fine di apporre un ulteriore durata massima di 12 mesi (arrivando fino ad un massimo di 36 mesi).

Sgravio contributivo per sostituzione maternità

I datori di lavoro, con meno di venti dipendenti, che assumono lavoratori in sostituzione di maternità possono avvalersi dello sgravio contributivo di cui all’art. 4, comma 3, D. lgs. n. 151/2001, pari al 50% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo.

Si rammenta, altresì, che l’assunzione può intervenire in anticipo fino ad un mese rispetto all’inizio del congedo ovvero nel maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy