Il contratto definitivo prevale e supera il preliminare

Pubblicato il 31 agosto 2017

Il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del contratto preliminare.

Quest’ultimo resta superato dal definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo il caso in cui le parti contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.

Un diverso accordo va provato

Ad ogni modo, la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta solo dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo “dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono”.

Prova che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili e che deve essere data da chi chieda l’adempimento di detto distinto accordo.

Prezzo differente tra definitivo e preliminare non prova la simulazione

E’ sulla scorta di tali considerazioni che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 20541 del 30 agosto 2017, ha annullato, con rinvio, una decisione di merito nella quale era stata affermata la sussistenza, nell’ambito di una compravendita immobiliare, di un accordo simulatorio in ordine al prezzo dichiarato nell’atto di vendita.

Ciò sulla considerazione dell’esistenza di una precedente proposta irrevocabile di acquisto in cui era indicato un prezzo diverso.

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