Il corrispettivo per il patto di non concorrenza

Pubblicato il 26 febbraio 2015 Il corrispettivo che va erogato al lavoratore per il patto di non concorrenza deve essere congruo, tale da compensare il sacrificio chiesto al lavoratore e il mancato guadagno derivante dal divieto imposto.

Si ritiene che la nullità prevista dall’art. 2125 c.c. vada riferita alla pattuizione:

- di compensi simbolici;

- di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore nonché alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.

Il compenso va, inoltre, visto in connessione diretta con gli altri elementi del patto e deve essere tanto maggiore quanto più sia:

- elevata la posizione gerarchica del lavoratore e la retribuzione normalmente percepita;

- ampio il vincolo territoriale;

- ampio il novero delle attività e/o dei datori individuati come concorrenti;

- estesa la durata temporale.

La giurisprudenza ritiene che nessun compenso, per quanto cospicuo, possa rendere valida la rinuncia ad ogni possibilità di impiego.
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