Il danno da concorrenza sleale va autonomamente provato

Pubblicato il 26 settembre 2012 Il danno che consegue dal compimento di atti di concorrenza sleale non deve essere considerato “in re ipsa” ma, “essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza”, deve essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente di ricorrere al criterio equitativo ai fini della liquidazione.

E’ il principio ribadito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 16294 del 25 settembre 2012, con cui è stato, altresì, affermato un altro importante assunto secondo cui il credito di una società nei confronti dell’altra non può essere dimostrato esclusivamente dalla fattura o dalle scritture contabili di una sola delle parti. Documenti questi ultimi che, per contro, possono essere valutati dal giudice, tenendo conto di ogni altro elemento di prova, solo “nell’impossibilità di raffronto con le scritture della controparte, per difetto originario delle scritture dell'altro imprenditore, perché questi non abbia ottemperato all'ordine di esibirle ovvero perché le abbia tenute in maniera irregolare”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy