Il danno morale deve essere autonomamente accertato

Pubblicato il 03 aprile 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 5230 del 2012 – la sussistenza del danno morale non può essere fatta discendere automaticamente in considerazione del riconoscimento del danno biologico, essendo necessaria, in proposito, un'indagine autonoma sulla sussistenza di un diritto che anche se probabile, deve comunque essere accertato.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno sconfessato la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna non aveva operato una specifica e separata quantificazione nei confronti dei due tipi di danno, desumendo l’esistenza dei danni morali direttamente in considerazione della sussistenza del danno biologico.

E ciò quando, per contro – sottolinea la Cassazione - il giudice di merito avrebbe dovuto individuare e motivare le ulteriori conseguenze, dalla sofferenza psichica al danno alla vita di relazione, non considerate nella liquidazione del danno biologico.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli - Versamento contributi il 16 settembre 2025

15/09/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi al vaglio della Camera

15/09/2025

Modello 770/2025 semplificato: scadenza 30 settembre per i piccoli datori di lavoro

15/09/2025

Cassazione: revoca dimissioni valida anche in periodo di prova

15/09/2025

Fondazioni: operazioni straordinarie affidate all’autonomia statutaria

15/09/2025

CPB 2025-2026: come funziona e regole chiave

15/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy