Il danno morale deve essere autonomamente accertato

Pubblicato il 03 aprile 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 5230 del 2012 – la sussistenza del danno morale non può essere fatta discendere automaticamente in considerazione del riconoscimento del danno biologico, essendo necessaria, in proposito, un'indagine autonoma sulla sussistenza di un diritto che anche se probabile, deve comunque essere accertato.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno sconfessato la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna non aveva operato una specifica e separata quantificazione nei confronti dei due tipi di danno, desumendo l’esistenza dei danni morali direttamente in considerazione della sussistenza del danno biologico.

E ciò quando, per contro – sottolinea la Cassazione - il giudice di merito avrebbe dovuto individuare e motivare le ulteriori conseguenze, dalla sofferenza psichica al danno alla vita di relazione, non considerate nella liquidazione del danno biologico.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy