Il danno non patrimoniale da morte di un congiunto non ha bisogno di specifica prova

Pubblicato il 15 agosto 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 18659 del 6 agosto 2013 - la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto da cui poter desumere, in via presuntiva, il patimento di una sofferenza interiore tale da determinare nei parenti un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero compiuto. La prova specifica del danno non patrimoniale non è di per sé necessaria.

Per la Suprema corte, infatti, nella causa di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto a causa di sinistro stradale incombe, eventualmente, sul danneggiante l'onere di provare l'inesistenza del relativo pregiudizio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy