Il datore che non versa la malattia non risponde di appropriazione indebita

Pubblicato il 08 ottobre 2013 Con la sentenza n. 41162 depositata il 7 ottobre 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano escluso che potesse essere condannato per appropriazione indebita un piccolo imprenditore di Perugia che non aveva versato ad una dipendente emolumenti per indennità di malattia e assegni per il nucleo familiare.

Secondo i giudici di legittimità, la condotta posta in essere dal datore di lavoro, pur integrando un inadempimento di tipo contrattuale nei confronti della dipendente, non poteva, di per sé, configurare il delitto di appropriazione indebita.

Di quest'ultima fattispecie – continua la Corte – l'imputato avrebbe potuto rispondere solo qualora gli fosse stato contestato di aver trattenuto le somme indebitamente portate a conguaglio in relazione a prestazioni di cui si era sostanzialmente riconosciuto debitore per conto dell'ente previdenziale “e corrispondenti a somme di denaro determinate nel loro ammontare e già fatte figurare come erogate al lavoratore”.
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