Il datore che per dolo non forma l’apprendista converte il rapporto

Pubblicato il 22 gennaio 2013 Prosegue da parte del ministero del Lavoro l’azione di informazione del personale ispettivo sull’applicazione corretta della disciplina sanzionatoria alla luce della riforma Fornero (L 92/2012). Dopo la circolare 4/2013 sul lavoro occasionale, il ministero del Lavoro, nella circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, spiega le modifiche intervenute sull’apprendistato (art. 7, commi 1 e 2, del Dlgs n. 167/2011 - Testo unico dell'apprendistato).

Tra i punti trattati gli obblighi formativi e i limiti quantitativi.

Se la violazione dell’obbligo formativo è esclusiva responsabilità del datore di lavoro ed è grave al punto di impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo, scatta la conversione del rapporto in lavoro dipendente a tempo indeterminato e la sanzione amministrativa del doppio della differenza tra la contribuzione versata in misura agevolata e quella dovuta in base al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell'apprendistato.

Tuttavia, nessuna sanzione arriverà se il datore di lavoro non effettua la formazione prevista dal piano individuale nel primo anno; mentre, saranno applicate sanzioni amministrative e di conversione del rapporto se nel secondo anno il datore di lavoro non svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate - somma delle ore del primo anno con la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno rispetto al momento della verifica - oppure, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate.

Nella circolare sono indicati i “margini” della responsabilità datoriale rispetto a ciascuna tipologia di apprendistato.

Darà luogo alla riconduzione al contratto di dipendente a tempo indeterminato anche la violazione dei limiti numerici, senza maggiorazione del 100% su quanto dovuto di contribuzione pregressa, e sarà imposto al datore di non recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo.
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