Il debitore dell’obbligazione doganale nell’e-commerce

Pubblicato il 22 novembre 2011 Con sentenza pronunciata lo scorso 17 novembre 2011 relativamente alla causa C-454/10, la Corte di giustizia Ue ha spiegato come la giusta lettura dell’articolo 202, n. 3 del Regolamento CEE n. 2913/1992, che istituisce un codice doganale comunitario, considera debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea “colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare”.
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