Il decreto ingiuntivo può essere motivato per relationem

Pubblicato il 22 luglio 2009
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16838 del 20 luglio 2009, ha accolto il ricorso avanzato dall'amministrazione finanziaria contro una decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo un decreto ingiuntivo motivato per relationem. In particolare, l'atto, emesso in favore del ministero delle Finanze e nei confronti di un contribuente a cui erano state irrogate sanzioni in materia tributaria, faceva riferimento ad un parere della commissione che, a sua volta, rimandava ad un verbale di accertamento. I giudici di legittimità hanno tuttavia spiegato che, poiché lo scopo dell'obbligo di motivare l'atto, per come sancito dall'art. 18 della legge 689/81, va individuato “in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione”, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto qualora dall'atto notificato risulti la violazione addebitata. E' dunque ammissibile, continua la Corte, “la motivazione «per relationem» mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione”.

Eleonora Pergolari
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