Il distacco dall’impianto centralizzato esonera dalle spese, anche straordinarie, sulla caldaia

Pubblicato il 04 giugno 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 7182 del 2012, hanno precisato che, in ambito condominiale, una volta che uno dei condomini si sia distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato lo stesso è da ritenersi esonerato oltre che dalle spese di esercizio anche da quelle straordinarie e di conservazione dell'impianto termico; ed infatti, lo stesso non rientra più tra i titolari di alcun diritto di proprietà nei confronti dell’impianto medesimo.

All’uso del riscaldamento centralizzato – ricorda la Suprema corte – il condomino può rinunciare distaccando le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, e ciò senza che sia necessaria l’autorizzazione degli altri condomini. Detto distacco è, infatti, possibile quando lo stesso non incida negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune e non determini squilibri termici o aggravi di spese.
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