Il fallimento blocca la domanda di esecuzione in forma specifica

Pubblicato il 06 maggio 2014 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 9619 del 5 maggio 2014 – la dichiarazione di fallimento impedisce che possa avere corso l'esecuzione in forma specifica.

In tale contesto, è altresì ininfluente che si sia proceduto con la trascrizione della relativa domanda.

Ed infatti, l'effetto prenotativo della trascrizione vale solo per le sentenze dichiarative e non per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato.

Diritto di scelta tra esecuzione e scioglimento in capo al curatore

Nel caso specificamente esaminato, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui il Tribunale di Livorno aveva accolto una domanda di trasferimento ex articolo 2932 C.c. di un'unità immobiliare di una Srl, oggetto di preliminare di compravendita.

Dopo che, l'anno successivo, il medesimo Tribunale aveva anche dichiarato il fallimento della Srl, la Corte d'appello aveva accolto la domanda dal curatore e dichiarato sciolto il preliminare sul presupposto che il curatore medesimo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, avrebbe conservato il diritto di scegliere tra esecuzione e scioglimento.

E detta statuizione è stata confermata dai giudici di legittimità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy