Il fideiussore che costituisce un fondo familiare è soggetto a revocatoria

Pubblicato il 14 dicembre 2009

Costituire un fondo familiare, immettendo beni immobili, dopo aver prestato fideiussioni in favore di alcune banche comporta la possibilità di subire l’azione revocatoria, ex art. 2901, c.c., in quanto questa ha come presupposto la sola esistenza di un debito non richiedendo la concreta esigibilità.

Lo conferma la terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 25556 del 2009 nel respingere il ricorso da parte di una famiglia che aveva costituito un fondo patrimoniale, composto da immobili, dopo aver prestato fideiussioni a favore di varie banche. Queste, rivolgendosi con l’azione revocatoria al tribunale, avevano ottenuto l’inefficacia nei loro confronti della costituzione del fondo familiare perché i debitori avevano reso incerta l’eventuale soddisfazione del credito.

Hanno osservato i giudici che la prestazione di fideiussione per future obbligazioni comporta per il fideiussore che suoi atti successivi dispositivi, se si rivelano pregiudizievoli per il creditore, sono soggetti all’azione revocatoria, essendo sufficiente che vi sia solo la consapevolezza di pregiudizio al creditore. Inoltre, aggiunge la sentenza, occorre valutare l’insorgenza del credito con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello successivo, eventuale, del prelievo da parte del debitore della somma a disposizione.

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