Il Fisco azzera gli sconti sulle auto

Pubblicato il 15 maggio 2007

I nuovi limiti di deduzione per i costi delle autovetture, fissati con le modifiche al modello Unico 2007 delle società, per cui per le auto assegnate in uso promiscuo è possibile recuperare solo l'importo che è stato tassato nella busta paga dei dipendenti, fanno sì che per il 2006 sia praticamente azzerata la deducibilità, ad esclusione degli agenti di commercio che applicano le regole pregresse con il divieto di stanziare ammortamenti anticipati. L'autorizzazione comunitaria alla detraibilità dell'Iva al 40% avrà la conseguenza del ripristino delle precedenti deduzioni che non riguarderà il 2006.


Nell'articolo sono riportati i casi particolari e le regole generali, come quelle che riguardano:


- le auto esclusivamente aziendali, per cui le Entrate hanno ribadito l'orientamento restrittivo sul concetto di strumentalità limitato solo ai noleggiatori ed alle autoscuole;

- gli autocarri, che restano totalmente deducibili se non superano nel rapporto tra potenza e portata il coefficiente indicato nel Provvedimento del 6 dicembre delle Entrate;

- i calcoli dell'importo da recuperare a tassazione, che può effettuarsi semplicemente sommando i costi imputati al conto economico per tutte le auto (in uso e non) e sottraendo dal totale l'importo degli eventuali benefit inclusi in busta paga per i dipendenti;

- le spese, che contemplano tutte quelle afferenti la vettura (ammortamento, leasing o noleggio, carburanti, manutenzione, bollo e assicurazione, pedaggi autostradali e custodia).


In merito agli ammortamenti anticipati delle autovetture viene ricordato che se sono stati dedotti in anni precedenti ma sono stati riversati civilisticamente nel 2006 il loro importo è già recuperato a tassazione nel rigo RF9 (e nel quadro EC) e non può essere ulteriormente incluso nella variazione del rigo RF22.


Per i lavoratori autonomi, infine, viene messo in evidenza il dimezzamento della deduzione: nel quadro RE di Unico 2007 le spese sono ammesse per il 25% (e non più per il 50%) fermo restando l'importo massimo di 18.076 euro su cui effettuare il calcolo di ammortamenti e leasing.

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