Il Fondo rischi non è neutrale

Pubblicato il 18 febbraio 2009

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44 del 2009, ha chiarito che a prescindere dal fatto che la costituzione del fondo rischi non abbia interessato il conto economico della conferitaria, il venir meno del Fondo, appostato in sede di conferimento iniziale in società a fronte della riduzione del capitale sociale, determina una componente positiva al reddito. Infatti, il fondo deve essere considerato dedotto in precedenza e corrisponde ad un costo non sopportato dalla società che lo ha iscritto.

 

Con risoluzione 43/2009, sempre l’Agenzia ha precisato che il blocco del ravvedimento operoso per i versamenti Irap non riguarda periodi d’imposta successivi al 2006. Pertanto, le sanzioni ridotte possono essere applicate agli omessi o insufficienti pagamenti in acconto o a saldo dell’Irap che si riferiscono al periodo d’imposta 2007 e successivi. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy