Il Job Act sotto la lente della Fondazione Studi dei Cdl

Pubblicato il 13 giugno 2014 La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 13 del 12 giugno 2014, ha analizzato la Legge n. 78/2014 di conversione del D.L n. 34/2014, fornendo alcuni indirizzi applicativi, in attesa di conoscere le interpretazioni del Ministero del Lavoro.

In riferimento al contratto a termine si segnala:

- il suggerimento di inserire le causali in alcuni casi, come quando la causale consente la non applicazione dei limiti quantitativi fissati dalla legge o dal CCNL (ragioni sostitutive o di stagionalità);

- per il calcolo del limite del 20%, la circostanza che vadano computati nei lavoratori a tempo indeterminato anche gli apprendisti ed i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato con diritto all’indennità di disponibilità, mentre i part-time vanno computati in proporzione all’orario svolto;

- la previsione che in sede di prima applicazione conservano efficacia, se diversi, i limiti percentuali stabiliti dai vigenti CCNL, significa che nel momento in cui i contratti collettivi nazionali procederanno al loro rinnovo, terminerà la fase di “prima applicazione” e si entrerà nella regolamentazione “a regime”;

- l’osservazione che i contratti di prossimità dovrebbero continuare ad essere la fonte regolamentatrice dei rapporti a termine, compresi quelli avviati dal 21 marzo 2014.

Per l’apprendistato si mette in rilievo:

- la volontà di consentire lo sviluppo del piano formativo sulla base delle specifiche esigenze aziendali oppure attraverso l’utilizzo di formulari predisposti per le mansioni più generiche;

- la legittimità del contratto di apprendistato che sia stato avviato durante il periodo 21 marzo 2014 – 19 maggio 2014 in violazione della clausole di stabilizzazione;

- la constatazione che - dato il tenore letterale della norma - le aziende, per i contratti di apprendistato professionalizzante, in caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro i 45 giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, avrebbero la facoltà di effettuare la formazione pubblica. Qualora tale comunicazione non dovesse essere notificata nei successivi 6 mesi (vale il giorno di notifica e non di spedizione), allora le stesse aziende sarebbero esonerate definitivamente dall’erogazione della formazione pubblica per tutta la durata del rapporto di apprendistato.

Segue l’illustrazione della semplificazione in materia di DURC e delle norme in materia di riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, a seguito di contratti di solidarietà.
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