Il lavoro discontinuo ha le sue regole

Pubblicato il 22 aprile 2008

Con legge 247/2007, è istituito dal 1° gennaio 2008 il contratto a prestazioni discontinue, la cui regolamentazione viene demandata alla contrattazione collettiva. La Commissione Principi interpretativi della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro emana (ieri) un vademecum sulla natura dell’accordo, il principio numero 13 con titolo “Le novità per il contratto di lavoro intermittente”, sulla nuova definizione. La disamina tocca specialmente gli effetti dell’abrogazione del lavoro intermittente, riprendendo la circolare della Fondazione Studi n. 1 del 14 gennaio scorso (confermata nei contenuti dalla successiva circolare ministeriale n. 7 del 25 marzo 2008) e riaffermando l’efficacia dei contratti a chiamata avviati in data anteriore al 1° gennaio 2008.

Per l’avvio delle prestazioni discontinue, i datori sono tenuti al rispetto contemporaneo di queste condizioni:

- operare nel settore del turismo o dello spettacolo;

- applicare, per il rapporto a prestazioni discontinue, il contratto collettivo nel quale il nuovo istituto ha trovato la specifica regolamentazione, pur se diverso da quello generalmente applicato in azienda;

- prevedere, nell’accordo collettivo, i casi in cui è ammesso il nuovo contratto: nel week-end, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica ovvero negli altri casi specifici individuati espressamente e non previsti dalla legge.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy