Il lavoro non occasionale presuppone l’organizzazione autonoma

Pubblicato il 19 settembre 2009 La Corte di Cassazione, con la sentenza 20001 del 17 settembre 2009, ribadisce il principio secondo cui un libero professionista che si avvale del lavoro altrui per un periodo di tempo limitato, anche se ha erogato un compenso non molto elevato, è tenuto a pagare l’Irap. Solo nel caso di collaborazione occasionale il professionista è esentato dal pagare il tributo regionale.
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