Il lavoro stagionale può diventare apprendistato

Pubblicato il 15 agosto 2008 Il comma 1 dell’articolo 23 del Dl 112/08 interviene in materia di apprendistato eliminando il vincolo di due anni di durata minima e ribadendo solo il limite di durata massima di sei anni, fermo restando il rinvio alla contrattazione collettiva del compito di stabilire, settore per settore, i limiti di durata e i livelli formativi per i contratti ciclici. Proprio su questo tema verte l’analisi offerta nell’articolo. Si spiega che per effetto di tale norma si apre la possibilità di ricorrere all’apprendistato professionalizzante anche per le aziende stagionali, con la tutela per l’apprendista del riconoscimento del diritto di precedenza nell’assunzione. Questo, se da un lato rappresenta un passo indietro rispetto la contrasto all’utilizzo abusivo dei contratti a contenuto formativo, dall’altro rimedia alla difficile implementazione del nuovo apprendistato ed all’assenza di validi strumenti alternativi per l’impiego di giovani in attività stagionali. Inoltre, nell’articolo si puntualizza come siano stati previsti strumenti che intendono rendere compatibili le caratteristiche stagionali delle attività con il contenuto formativo del contratto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy