Il libro unico garantito dalla marca temporale

Pubblicato il 10 febbraio 2009

Fa ingresso tra le regole del Libro unico del lavoro (Lul) l’articolo 2215-bis del Codice civile (introdotto dall’articolo 16, comma 12-bis del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009), che disciplina la tenuta informatica dei libri, dei repertori, delle scritture e dell’intera documentazione che l’impresa deve tenere. Così, per rispettare la regolare tenuta dei registri obbligatori ai relativi documenti informatici va apposta, ogni tre mesi dalla loro messa in funzione, la marca temporale. Con essa anche la firma digitale dell’imprenditore, sul documento contenente le registrazioni dei tre mesi precedenti.

La nota 3/2009 del Lavoro sostiene, in tema, che gli enti pubblici economici – che, pur destinatari della disciplina dedicata ai datori privati, restano organismi in cui gli organi di vertice sono nominati dai Ministeri competenti - non sono tenuti all’istituzione e gestione del Lul. A proposito, passato qualche giorno dal debutto delle novità di legge emergono perplessità legate alla loro applicazione pratica, cui la Fondazione studi dei consulenti del lavoro fornisce risposta:

- rimborsi spese: vanno registrati (anche quando di tipo forfettario) nel Lul, pur se esenti sul piano fiscale e contributivo. Il loro differimento non può superare il mese;

- calendario sfasato: l’impiego di questo sistema - che può riguardare l’intero mese paga o parte di esso - va evidenziato nel Lul, pena le sanzioni per irregolare tenuta;

- distacco: per i lavoratori distaccato sussiste l’obbligo di iscrizione nel Lul, annotando nome, cognome, codice fiscale,qualifica, livello di inquadramento contrattuale e azienda distaccante. Somministrati e distaccati vanno registrati all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore o in distaccatario.

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