Il licenziamento per superamento dei 12 mesi di comporto è una forma speciale di recesso e segue il C.c.

Pubblicato il 08 febbraio 2010

La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 1861 del 28 gennaio 2010, nel giudicare conforme alla legge il ricorso presentato oltre il 60° giorno da una dipendente licenziata per aver superato il periodo di comporto per malattia, chiarisce che a questa ipotesi di recesso non si applica la disciplina ex articolo 6 della legge 604/66, valida solo per i casi considerati nella norma. Infatti, il termine per l’impugnazione del licenziamento in caso di superamento del periodo di comporto è quello ordinario decennale del Codice civile (articolo 2110 secondo comma). I giudici cassano la sentenza impugnata, che dichiarava scaduto il termine per il ricorso, e rinviano la causa per un nuovo esame.

Non basterà, però, alla ex dipendente ottenere il diritto all’impugnazione del licenziamento per farla riammettere al lavoro. Il superamento del limite dei 12 mesi è condizione sufficiente per legittimare il licenziamento, poiché il lavoratore è nell’impossibilità di assicurare con sufficiente continuità la propria prestazione.

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