Il luogo di residenza abituale del minorenne ne decide la sorte

Pubblicato il 23 luglio 2014 Se la vita familiare si svolge in Italia e il tentativo di stabilirsi in Brasile ha esito negativo, e nel frattempo i coniugi si avviano alla separazione, il padre (italiano) può legittimamente riportare in Italia uno dei due figli, minorenne, senza con ciò violare le norme della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori. Ciò in quanto il paese della Toscana ove la famiglia, prima della partenza, aveva trascorso la sua esistenza, è per il minore il luogo di residenza abituale.

La sentenza della Cassazione n. 16648/2014, del 22 luglio, non ha accolto la richiesta, per via giudiziaria, di restituzione del figlio avanzata dalla madre (brasiliana), che nel frattempo aveva scelto di restare nella sua terra e con lei era rimasto l’altro figlio minorenne.

D’altra parte, le norme internazionali sopra richiamate hanno proprio il fine di restituire rapidamente il minore al luogo ove aveva lasciato i suoi affetti prima del trasferimento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy