Il maltrattamento di animali è punibile anche nell'ambito circense

Pubblicato il 29 marzo 2012 E’ stata annullata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11606 del 26 marzo 2012 – la decisione di assoluzione disposta dal Tribunale di Pistoia nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti degli animali in quanto, quale gestore di un Circo, aveva cagionato lesioni agli animali detenuti nonché provocato loro, altresì, uno stato di grave sofferenza e decadimento dello stato di salute.

Secondo la Suprema corte, in particolare, l'articolo 19ter delle Disposizioni d’attuazione al Codice penale recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" secondo cui le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, si riferisce esclusivamente alle attività svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano. Ed infatti, ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.

In definitiva, tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all’articolo 544 ter del Codice penale, e ciò a prescindere del fatto che gli stessi siano o meno oggetto di un’attività speciale.
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