Il mantenimento cessa se il figlio ha lavorato

Pubblicato il 23 novembre 2010 Con sentenza n. 23590 del 22 novembre scorso, la prima sezione civile della Cassazione ha aderito alle istanze di un padre che contestava di dover versare alla ex moglie un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente in quanto quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, aveva in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa a tempo determinato.

Secondo la Corte di legittimità, il fatto che il figlio avesse già lavorato dimostrava il raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa e, conseguentemente, il venir meno del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del padre. In questi casi – continuano i giudici di Cassazione  – non assume rilievo “il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Pagamenti ai professionisti: CNF e UCPI contro il blocco dei compensi

15/12/2025

Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy