Il mantenimento e le spese vanno sempre garantiti

Pubblicato il 16 gennaio 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 205 del 10 gennaio 2012 - deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa nei confronti del genitore obbligato all'assegno in sede di separazione che ometta di partecipare alle spese mediche e scolastiche del figlio.

Ed infatti – sottolinea la Corte - “l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (cui rinvia l'art. 3 legge n. 54 del 2006) rimanda alle pene previste dall'art. 570 cod. pen., che devono intendersi quelle indicate dal comma secondo e non quelle indicate dal primo comma della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12-sexies la violazione di un obbligo di natura economica e non di mera assistenza morale, con la conseguenza che in tale fattispecie deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa”.

Altra decisione di Cassazione sempre del 10 gennaio, la n. 204, ha riguardato la corresponsione dell'assegno stabilito in sede di separazione prevedendo che, nei casi di sua omissione, spetta al giudice penale “accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, accertamento che è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno. Nel caso in esame tale accertamento ad opera dei giudici di merito è stato correttamente compiuto ed è incensurabile in questa sede”.
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