Il mantenimento e le spese vanno sempre garantiti

Pubblicato il 16 gennaio 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 205 del 10 gennaio 2012 - deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa nei confronti del genitore obbligato all'assegno in sede di separazione che ometta di partecipare alle spese mediche e scolastiche del figlio.

Ed infatti – sottolinea la Corte - “l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (cui rinvia l'art. 3 legge n. 54 del 2006) rimanda alle pene previste dall'art. 570 cod. pen., che devono intendersi quelle indicate dal comma secondo e non quelle indicate dal primo comma della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12-sexies la violazione di un obbligo di natura economica e non di mera assistenza morale, con la conseguenza che in tale fattispecie deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa”.

Altra decisione di Cassazione sempre del 10 gennaio, la n. 204, ha riguardato la corresponsione dell'assegno stabilito in sede di separazione prevedendo che, nei casi di sua omissione, spetta al giudice penale “accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, accertamento che è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno. Nel caso in esame tale accertamento ad opera dei giudici di merito è stato correttamente compiuto ed è incensurabile in questa sede”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy