Il mantenimento rimane uguale se l’ex marito ha capacità di procurarsi nuovi introiti

Pubblicato il 24 maggio 2010 Per disporre una riduzione dell’assegno di mantenimento, come disposto in sede di separazione dei coniugi, è necessario che l’asserita diminuzione del reddito dell’obbligato sia tale da apportare un notevole peggioramento delle sue entrate economiche. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 22 gennaio 2010, n. 287, ha osservato come la diminuzione va raffrontata anche con il reddito percepito dall’altro coniuge.

Pertanto ad una riduzione del reddito del marito obbligato all’assegno di mantenimento non sempre corrisponde una reale minore capacità economica che consente di ritoccare la determinazione dell’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione tra i coniugi.

Nel caso di specie il marito, professore universitario, si aveva visto ridurre lievemente lo stipendio, ma la Corte ha rigettato la domanda di riduzione dell’assegno, constatando che stante “l'alta specializzazione professionale aveva comunque l’opportunità di procurarsi maggiori introiti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy