Il Ministero del Lavoro torna a frenare i Ced

Pubblicato il 12 aprile 2013 Si apprende dalla stampa che contro l’abuso della professione di consulente del lavoro da parte dei Centri elaborazione dati, il ministero del Lavoro ha emesso la circolare n. 17 del 2013, rivolta agli ispettori del lavoro, in cui si torna a ribadire che i Ced devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, come la mera imputazione di dati e il relativo calcolo e stampa degli stessi, senza includere attività di tipo valutativo ed interpretativo.

Secondo l’articolo 1, comma 5 della legge n. 12/1979, come modificato da interventi successivi, le imprese artigiane e le altre piccole imprese possono avvalersi, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, di Centri di Elaborazione Dati (CED) assistiti, in ogni caso, da almeno un professionista iscritto in uno degli albi professionali indicati dalla legge citata (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali).

A suffragare le ragioni del Ministero, l’orientamento della Cassazione. In tal senso viene richiamata la sentenza n. 9725/2013, in cui è affermato che sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo se gli adempimenti in materia di lavoro, come l'inquadramento del lavoratore, l'individuazione del contratto collettivo applicabile, gli adempimenti connessi all'assunzione e al licenziamento, la compilazione dei modelli Dm/10 per l'Inps, sono curati da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da un'associazione di categoria.
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