Il mobbing è questione regionale

Pubblicato il 23 giugno 2006

costituzionale, con le sentenze n. 238 e 239 depositate il 22 giugno respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi di due leggi regionali, la n. 18/2005 della regione Umbria e la n. 7/2005 del Friuli, emanate in merito al mobbing in attesa di una normativa statale. La decisione in favore delle due leggi regionali si basa sul fatto che in esse non si definisce con valenza generica il mobbing, ma si vuole solo intervenire in sostegno delle famiglie con ispezioni nel luogo di lavoro sia pubblico che privato. Diversa fu la sorte della legge regionale 16/2002 del Lazio che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 2003, venne dichiarata costituzionalmente illegittima poiché con la pretesa di definire il fenomeno del mobbing entrò nella competenza dello Stato. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

DDL Semplificazioni, telemedicina nel pubblico impiego: sanzioni ai medici

14/10/2025

Indennità personalizzata per i licenziamenti illegittimi nelle Pmi

14/10/2025

Giovani e previdenza complementare: siglato il protocollo

14/10/2025

Locazioni pluriennali: tardiva registrazione con sanzione rivista

14/10/2025

Bonus veicoli elettrici 2025: apertura imminente della piattaforma per i cittadini

14/10/2025

Fermo pesca 2024: via libera all’indennità giornaliera di 30 euro

14/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy