Il Modello 770 non basta per provare il reato di omesse ritenute

Pubblicato il 16 novembre 2022

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione delle dichiarazioni modello 770, dovendosi comprovare aliunde il rilascio delle predette certificazioni.

Tale principio, enunciato dalle Sezioni unite n. 24782/2018 con riferimento alla normativa previgente, è da ritenere attuale, e non più valevole per i soli fatti pregressi al D. Lgs. n. 158/2015: lo stesso, ossia, vale anche per i fatti successivi al decreto.

Ciò a seguito della recente declaratoria di incostituzionalità parziale pronunciata dalla Consulta (sentenza n. 175/2022), con cui è stato ripristinato, di fatto, il regime vigente prima del 2015.

Omesse ritenute certificate: integrazione dopo parziale incostituzionalità

E' quanto precisato dalla Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 43238 del 15 novembre 2022.

Con la predetta decisione, gli Ermellini hanno annullato la condanna penale impartita al legale rappresentante di una società, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 per non aver versato le ritenute dovute in base alla sua dichiarazione o risultanti dalla certificazione.

La Suprema corte, nella specie, ha ritenuto che la sentenza impugnata dall'imputato fosse meritevole di annullamento, con rinvio, alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la citata pronuncia che, secondo gli Ermellini, "impone un approfondimento di merito in punto di configurabilità del reato".

Con essa - si rammenta - è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della modifica con cui il legislatore delegato del 2015 ha introdotto, nel menzionato art. 10-bis, una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge di delega.

Tale declaratoria - si legge nel testo della decisione - ha sostanzialmente sterilizzato la modifica della norma incriminatrice, per cui ora l'integrazione della fattispecie penale ex art. 10 bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate, mentre il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma di cui non c'è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.

Tornano quindi attuali, come sopra ricordato, i criteri interpretativi elaborati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza del 2018.

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