Il momento consumativo del reato di falso ideologico in atto pubblico

Pubblicato il 29 maggio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 19325 depositata il 22 maggio 2012, hanno sottolineato come il momento consumativo del reato di falso ideologico in atto pubblico cui all’articolo 483 del Codice penale, stante la finalizzazione dell’attestazione privata ad essere trasfusa in un atto pubblico, va individuato “non già nel momento della inveritiera dichiarazione quanto piuttosto nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell’atto pubblico”.
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