Il mutuo separa le detrazioni

Pubblicato il 30 aprile 2009 Con la risoluzione n. 117 del 2009 l’agenzia delle Entrate chiarisce che gli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto di due abitazioni contigue e destinate ad essere successivamente unite possono essere detratti solo per la parte riconducibile all’acquisto dell’appartamento che è destinato ad abitazione principale. Tuttavia, spiega l’Agenzia, la detrazione potrà essere fruita una volta realizzato l’accorpamento risultante dalle variazioni catastali. Nello specifico, la questione riguardava l’acquisto con unico atto di due abitazioni attigue, una delle quali da subito destinata ad abitazione principale. L’autore, in merito, si chiede il perché della chiusura delle Entrate alla detraibilità sin dalla data del contratto di compravendita se il mutuatario esplicita e poi realizza l’accorpamento, posto che con esso gli interessi diventano detraibili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Valutazione aziende in crisi: guida CNDCEC al metodo DCF

07/08/2025

Raccomandazione UE: ok standard volontario di sostenibilità per PMI

07/08/2025

Decreto Economia, contratti a termine: causali tra le parti fino al 2026

07/08/2025

Occultamento documentale: rilievo penale delle fatture non registrate

07/08/2025

Decreto Economia 2025 approvato definitivamente: tutte le misure per imprese e famiglie

07/08/2025

CCNL Centri elaborazione dati - Accordo di rinnovo del 28/7/2025

07/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy