Il neo dipendente pubblico mantiene la partita Iva

Pubblicato il 30 novembre 2019

I neoassunti con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, già titolari di partita Iva in ragione dello svolgimento pregresso di un'attività professionale, sono al centro della risposta n. 20 del 29 novembre 2019, fornita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta di consulenza giuridica. La partita Iva dell'ex professionista non può essere chiusa fino a conclusione degli adempimenti connessi alla precedente attività.

L’Agenzia, nel richiamare precedenti provvedimenti (circolare n. 11/E/2007 - risoluzione n. 232/E/2009), spiega che:

  1. la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita Iva, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate (il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti);
  2. la cessazione dell'attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali (fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile, perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione, l'attività professionale non può ritenersi cessata);
  3. resta salva per il professionista la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l’esigibilità Iva rispetto al momento dell'effettivo incasso e poi chiudere la partita Iva (in tale evenienza, vanno computate nell'ultima dichiarazione annuale Iva, ove effettuate, anche le operazioni per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta).

L’Agenzia ricorda che, nella disciplina dell’Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita Iva in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.

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