Il notaio non può ricorrere sui versamenti per le parti

Pubblicato il 15 giugno 2005

La sentenza  n. 9440 del 6 maggio 2005 permette alla Suprema Corte di Cassazione di stabilire il principio di diritto a norma del quale il notaio che ha rogato l'atto di compravendita non è legittimato alla presentazione della domanda di rimborso dell'imposta di registro versata per conto delle parti contraenti e non è legittimato alla presentazione del ricorso davanti alla Commissione tributaria. Infatti, l'imposta di registro prevede come soggetti passivi, in senso stretto, le sole parti contraenti. Il notaio - pur obbligato a chiedere la registrazione dell'atto e a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione - rimane estraneo al rapporto tributario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy