Il nuovo regime sanzionatorio in caso di guida sotto l'effetto dell'alcol

Pubblicato il 06 agosto 2010
L'articolo 33 della Legge 120 del 29 luglio 2010 sulla sicurezza stradale introduce alcune modifiche ed inasprimenti con riferimento al regime sanzionatorio prescritto in caso di guida in stato di ebbrezza o e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. 

In primo luogo, viene depenalizzata la condotta del conducente sorpreso con un valore del tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro. In questi casi, l'ammenda penale viene sostituita da una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Per contro, qualora il valore del tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro si applica la reclusione da sei mesi (precedentemente tre) ad un anno. In ogni caso all'accertamento del reato conseguirà la sospensione della patente da uno a due anni mentre la revoca della patente verrà disposta in caso di recidiva entro il biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, ed anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, viene sempre disposta la confisca del veicolo di proprietà con il quale è stato commesso il reato. Le sanzioni sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. Salvo che in quest'ultimo caso, la pena detentiva e pecuniaria potranno essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità. 

Prescrizioni più stringenti per i conducenti sotto i 21 anni, i neopatentati ed i conducenti professionali: per questi ultimi, infatti, è prevista una sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624, qualora venga accertato un valore del tasso alcolemico superiore allo zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. Negli altri casi, le sanzioni previste vengono aumentate da un terzo alla metà.
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