Il padrone dei cani è tenuto a controllarne i movimenti

Pubblicato il 15 settembre 2011 La Quarta sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 34070 del 14 settembre 2011, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui il Giudice di pace di Lanciano aveva condannato per lesioni colpose il padrone di alcuni cani che, da un'area privata, erano fuoriusciti in strada e fatto cadere un motociclista che ivi sopraggiungeva.

L'uomo si era difeso sostenendo che la norma richiamata dal giudice di pace, di cui all'articolo 672 del Codice penale e relativa all'omessa custodia degli animali, riguardava solo gli animali pericolosi e, cioè, quelli aggressivi in relazione alla loro indole. Per contro, non esisteva nessuna norma che vietasse al proprietario o al detentore di cani di lasciarli liberi a tutela della pubblica incolumità.

Diversa la posizione della Suprema corte secondo cui il proprietario o il detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi. Questi, in particolare, è tenuto “a controllare i movimenti e gli spostamenti degli animali, a prescindere dalla sua aggressività già acclarata, ben potendo l'animale rivelarsi pericoloso per le particolari situazioni del caso concreto”.
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