Il pagamento diretto al creditore del condominio non vale per estinguere il debito pro quota

Pubblicato il 25 febbraio 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3636 del 24 febbraio 2014 – il condominio, nei confronti dei terzi, è il soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini; in questo contesto, è l'amministratore del condominio che assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini e ciò, sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni, sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi.

Ne consegue che non può ritenersi idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino.
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