Il patteggiamento è vincolante

Pubblicato il 26 settembre 2008 Citando la decisione della sezione V civile n. 2213/2006, i giudici della corte di Cassazione aderiscono, con la sentenza n. 22548, dell’8 settembre 2008, all’importante principio che la sentenza penale applicativa della pena ex articolo 444 del codice penale (c.d. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova in sede tributaria. Tanto che il giudice di merito che intenda disconoscerne l’efficacia ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede all’ammissione stessa. Riconoscere il patteggiamento come vincolante non viola dunque il principio di autonomia proprio del rito fiscale (articolo 20 del Dlgs n. 74/2000), potendo ben essere utilizzato come prova, sia per l’emissione di un avviso di accertamento sia nel giudizio sulla legittimità dell’accertamento.
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