Il praticante senza la firma è abusivo

Pubblicato il 16 maggio 2012 Esercizio abusivo della professione. Questo è quanto configurato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18488 del 15 maggio 2012, nei confronti di un praticante che svolgeva l'attività di consulenza senza la firma del consulente del lavoro abilitato.

Il caso è quello di un praticante che curava in maniera indipendente l'attività di consulenza con alcune ditte, assolvendo a compiti non esclusivamente esecutivi, ma che richiedevano la conoscenza e la capacità di applicare una articolata normativa, e fatturando in proprio il lavoro svolto.

La Corte ha ribadito che - secondo quanto previsto dalla legge n. 12/1979 – gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori, quando non assolti direttamente dal datore di lavoro, spettano al consulente del lavoro iscritto all'albo e che devono essere svolte sotto la sua responsabilità e il suo controllo anche le mansioni di natura meramente esecutiva riservate ai propri dipendenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy