Il professionista sia autonomo che dipendente può rientrare nei parametri

Pubblicato il 22 settembre 2010

La Cassazione, con sentenza n. 19957 depositata il 21 settembre 2010, ha reputato legittimo l’avviso di accertamento basato sui parametri nei confronti di un contribuente ingegnere che svolgeva sia attività professionale autonoma che attività di lavoro dipendente chiarendo che non conta solo il tempo impiegato nell'attività, ma il tipo di attività e il fatturato.

Respingendo il ricorso, che l’ingegnere aveva motivato affermando che la sua attività autonoma era ridotta dal suo impiego come insegnante, la Corte spiega che il tempo dedicato al lavoro autonomo non incide direttamente sulla determinazione dei ricavi, né il contemporaneo esercizio di due attività può bastare a disattendere la conclusioni del Fisco.

Tra l’altro il contribuente non aveva voluto aderire al contraddittorio messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. Pertanto, non aveva prodotto quegli elementi, come “esposizioni di orari, tempi di esecuzione di ogni singola prestazione, impegno temporale complessivo della occupazione alternativa, impegni professionali rifiutati o impossibili per carenza di tempo disponibile” che potevano essere utili per dimostrare di non rientrare nei parametri.

La produzione di prove, della reale diminuzione di capacità reddituale della libera professione a causa della duplice attività, è a carico del contribuente che per questo motivo avrebbe dovuto partecipare al contraddittorio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy