Il promoter non è a progetto

Pubblicato il 21 febbraio 2013 Con la circolare n. 7, del 20 febbraio 2013, il Ministero del lavoro istruisce il personale ispettivo in merito al ricorso alle collaborazioni a progetto per attività svolte all'interno di organizzazioni non governative Ong/Onlus e nel settore commerciale dai “promoters”.

Per questi ultimi il Ministero ritiene che le attività da loro svolte abbiano caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite, che difficilmente risultano inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma. Il personale ispettivo è invitato pertanto ad esaminare la fattispecie concreta posta in essere e a ricondurre eventualmente alla subordinazione quelle collaborazioni a progetto che, previa verifica, manifestano assenza dei requisiti.

Per le Ong/Onlus e le organizzazioni socio assistenziali è possibile l'utilizzo del co.co.pro qualora la sua attività sia connotata “da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore”. La presenza di una assoluta determinatezza dell'oggetto dell'attività, la circoscritta individuazione dell'arco temporale per l'espletamento dell'attività progettuale, apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore e la possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi, sono elementi che possono confermare la sussistenza di una “genuina” collaborazione a progetto.
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