Il raddoppio dei termini vale solo per le Entrate

Pubblicato il 09 giugno 2015

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 dell'8 giugno 2015, intervenendo in tema di raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento, spiega che il fatto che l'impresa sia sottoposta ad indagini penali e, dunque, ad accertamento per un periodo più ampio non l'autorizza ad utilizzare il raddoppio dei termini per correggere vecchi bilanci imputando costi non dedotti. La correzione resta possibile solo nel termine ordinario (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

La ratio del raddoppio dei termini - art. 43 comma 3 del DPR 600/73 - è quella di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare l’esito delle indagini giudiziarie, dunque di elementi istruttori eventualmente emersi nel corso delle indagini condotte dall’Autorità giudiziaria. É il cosiddetto doppio binario tra processo penale e procedimento amministrativo, per cui il Fisco deve attendere i risultati delle indagini penali per poterli utilizzare, a giustificare la regola del più ampio termine ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione finanziaria.

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